AI Act: cosa cambia dal 2 agosto 2026?
L’AI Act è il regolamento europeo che disciplina l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nell’Unione Europea.
Il Regolamento è entrato in vigore nel 2024, ma dal 2 agosto 2026 sono applicabili anche gli obblighi di trasparenza previsti dall’Articolo 50.
Aziende e professionisti che utilizzano sistemi di Intelligenza Artificiale devono informare chiaramente le persone quando stanno interagendo con un sistema AI o quando determinati contenuti sono stati generati o manipolati artificialmente.
Attenzione però: utilizzare l’AI non significa automaticamente doverlo dichiarare.
Gli obblighi cambiano in base al tipo di contenuto, al suo utilizzo e al livello di controllo umano presente nel processo.
Devo dichiarare che ho utilizzato l’AI?
| Utilizzo | Devo dichiararlo? |
|---|---|
| Descrizione prodotto scritta con AI e revisionata da una persona | Generalmente no |
| Articolo realizzato con AI e sottoposto a reale controllo editoriale | Generalmente no |
| Testo AI su un tema di interesse pubblico pubblicato senza revisione umana | Sì |
| Chatbot o assistente AI che conversa direttamente con gli utenti | Sì |
| Immagine, audio o video AI che costituisce un deepfake | Sì |
| Sistema AI per il riconoscimento delle emozioni | Sì |
| Sistema AI di categorizzazione biometrica | Sì |
La tabella offre solo una sintesi divulgativa. L’applicazione dell’AI Act deve sempre essere valutata rispetto alle caratteristiche specifiche del sistema e del suo utilizzo.
Generi testi utilizzando l’Intelligenza Artificiale?
Utilizzi ChatGPT, Gemini, Claude o altri strumenti AI per creare testi per il tuo sito, blog, e-commerce o materiale aziendale?
Non devi automaticamente dichiarare che il testo è stato realizzato con AI.
L’obbligo previsto dall’Articolo 50 riguarda in particolare testi generati o manipolati artificialmente che vengono pubblicati con lo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico.
Ad esempio possono rientrare in questa categoria contenuti relativi a:
- politica e processi democratici;
- pubblica amministrazione;
- sicurezza pubblica;
- salute pubblica;
- ambiente;
- sicurezza dei consumatori;
- sviluppi economici, finanziari, scientifici o culturali rilevanti per il dibattito pubblico.
Quando non è necessario indicare l’utilizzo dell’AI?
Se il testo viene sottoposto a una reale revisione umana o a controllo editoriale e una persona o un’organizzazione assume la responsabilità editoriale della pubblicazione, l’Articolo 50 prevede un’eccezione all’obbligo di etichettatura.
Non è però sufficiente una semplice correzione grammaticale.
La revisione dovrebbe comprendere un vero controllo del contenuto: verifica delle informazioni, eventuale modifica, approvazione e assunzione di responsabilità sulla pubblicazione.
Esempi pratici
Scheda prodotto e-commerce:
utilizzi l’AI per migliorare la descrizione, poi controlli e approvi il testo prima della pubblicazione → generalmente non è richiesta una disclosure AI.
Articolo del blog aziendale:
l’AI produce una prima bozza che viene verificata, modificata e approvata da un responsabile → generalmente non è richiesta una disclosure AI.
Articolo informativo su una questione di interesse pubblico:
il contenuto viene generato e pubblicato automaticamente senza controllo umano → può essere necessario dichiararne l’origine AI.
Cosa posso scrivere?
La normativa non impone necessariamente una singola formula testuale standard. Una possibile dicitura semplice e comprensibile può essere:
“Questo contenuto è stato generato o elaborato mediante un sistema di Intelligenza Artificiale.”
La dichiarazione deve essere chiara e facilmente percepibile. Nel caso di un articolo può essere posizionata, ad esempio, immediatamente sotto il titolo oppure all’inizio o alla fine del contenuto, purché sia facilmente individuabile.
Non vale quindi inserire una nota generica in footer, nascosta tra link privacy, cookie e capitale sociale!
Generi immagini, video o audio con l’AI?
Per immagini, video e audio è importante distinguere tra un normale contenuto generato con AI e un deepfake.
Un deepfake è un contenuto generato o manipolato artificialmente che rappresenta persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti, o plausibilmente esistenti, in modo tale da poter apparire autentico o veritiero.
Alcuni esempi
Immagine illustrativa palesemente artificiale:
un’illustrazione futuristica realizzata con AI utilizzata come elemento grafico di un sito → non necessariamente costituisce un deepfake.
Finto testimonial:
crei con AI la fotografia estremamente realistica di una persona che utilizza il tuo prodotto e la presenti come se fosse un vero cliente → può rientrare nell’ambito dei contenuti che richiedono trasparenza.
Video manipolato:
modifichi con AI il video di una persona reale facendole pronunciare frasi che non ha mai pronunciato → tipico esempio di deepfake.
Evento mai avvenuto:
generi una fotografia realistica di un evento, luogo o situazione che potrebbe essere scambiata per una fotografia autentica → può essere necessario segnalarne la natura artificiale.
Cosa devo fare?
Quando il contenuto costituisce un deepfake, chi lo utilizza deve informare le persone al più tardi al momento della prima esposizione al contenuto.
L’informazione deve essere comprensibile e percepibile direttamente dalle persone: non è sufficiente affidarsi esclusivamente ai metadati o alle marcature tecniche incorporate nel file.
Cosa posso scrivere?
Una possibile formulazione è:
“Contenuto generato o modificato mediante Intelligenza Artificiale.”
Oppure, quando utile:
“Questa immagine è stata generata mediante Intelligenza Artificiale e non rappresenta una fotografia reale.”
Dove posizionare la dicitura?
Per un’immagine pubblicata sul web, la dicitura può essere inserita:
- direttamente sull’immagine;
- immediatamente sotto l’immagine;
- nella relativa didascalia.
Per un video può essere mostrata chiaramente all’inizio del filmato oppure durante la prima esposizione al contenuto manipolato.
Per un contenuto esclusivamente audio può essere utilizzato un avviso audio facilmente comprensibile.
Hai un chatbot o un assistente AI sul sito?
Se un sistema di Intelligenza Artificiale interagisce direttamente con una persona, l’utente deve essere informato che sta dialogando con un sistema AI, salvo i casi in cui ciò sia già evidente.
La comunicazione deve avvenire dall’inizio della prima interazione.
Esempio
Hai installato sul sito un chatbot che:
- risponde alle domande sui prodotti;
- fornisce assistenza;
- consiglia un servizio;
- aiuta nella scelta di un prodotto;
- consulta documentazione aziendale per rispondere;
- gestisce autonomamente una conversazione con il visitatore.
L’utente dovrebbe sapere chiaramente che le risposte vengono generate da un sistema AI.
Cosa posso scrivere?
Ad esempio:
“Assistente virtuale AI – Stai interagendo con un sistema di Intelligenza Artificiale.”
Oppure:
“Le risposte di questo assistente sono generate mediante Intelligenza Artificiale.”
Dove deve comparire?
L’informazione dovrebbe essere visibile prima dell’inizio della conversazione o contestualmente al primo messaggio.
Può essere inserita:
- nell’intestazione della finestra della chat;
- nel messaggio iniziale;
- immediatamente sopra il campo in cui l’utente scrive.
Inserire l’informazione soltanto in una pagina Privacy o nelle condizioni generali potrebbe non essere sufficiente a garantire la trasparenza richiesta durante l’interazione.
Utilizzi sistemi di riconoscimento delle emozioni?
L’AI può essere utilizzata anche per analizzare caratteristiche biometriche e tentare di ricavare informazioni sullo stato emotivo di una persona.
Ad esempio un sistema potrebbe analizzare volto, voce o altri segnali per stimare se una persona appare:
- felice;
- nervosa;
- arrabbiata;
- interessata;
- annoiata.
Le persone sottoposte a questi sistemi devono essere informate del loro utilizzo.
L’obbligo vale sia per analisi effettuate in tempo reale sia per elaborazioni effettuate successivamente.
Cosa posso scrivere?
Ad esempio:
“In questa area viene utilizzato un sistema di Intelligenza Artificiale per il riconoscimento delle emozioni.”
La comunicazione deve essere fornita prima che la persona venga esposta al sistema o comunque in modo tale che possa comprenderne chiaramente l’utilizzo.
Attenzione: alcuni utilizzi dei sistemi di riconoscimento delle emozioni sono vietati o soggetti ad altri specifici limiti dell’AI Act. La semplice disclosure non rende automaticamente lecito qualsiasi utilizzo.
Utilizzi sistemi di categorizzazione biometrica?
Anche i sistemi AI che utilizzano caratteristiche biometriche per assegnare le persone a determinate categorie possono essere soggetti agli obblighi di trasparenza.
Le persone interessate devono essere informate dell’utilizzo del sistema.
Una possibile dicitura può essere:
“Viene utilizzato un sistema di Intelligenza Artificiale per effettuare una categorizzazione biometrica.”
Anche in questo caso esistono utilizzi vietati o fortemente regolamentati che devono essere valutati separatamente.
AI Act e pubblicità: cosa devo fare con Google Ads, Meta Ads e TikTok?
Utilizzare l’AI per creare una pubblicità non comporta automaticamente l’obbligo di inserire la dicitura “realizzato con AI”.
È necessario considerare due livelli differenti:
1. AI Act
Occorre verificare se il contenuto rientra nei casi disciplinati dall’Articolo 50, ad esempio perché costituisce un deepfake.
2. Regole della piattaforma pubblicitaria
Google, Meta, TikTok e le altre piattaforme possono introdurre propri obblighi di disclosure o proprie policy sui contenuti sintetici, indipendentemente dall’AI Act.
Esempio
Utilizzi AI per generare lo sfondo grafico di una pubblicità di un prodotto reale.
Se l’immagine non induce l’utente a credere che un evento o una situazione non reale siano autentici, potrebbe non rientrare nell’obbligo di disclosure dell’Articolo 50. (esempio: posiuziono una foto profotto su uno fondo “fantasia”).
Se invece utilizzi AI per realizzare un video realistico nel quale una persona sembra promuovere il tuo prodotto senza averlo mai fatto, il contenuto può costituire un deepfake e comportare specifici obblighi, oltre a possibili ulteriori problematiche legate ai diritti della persona. (es. genero un video con una persona che sta utilizzando il mio prodotto).
Prima della pubblicazione è quindi opportuno verificare anche le policy aggiornate della singola piattaforma.
E per brochure, cataloghi e carta stampata?
Gli obblighi dell’AI Act non riguardano esclusivamente i contenuti pubblicati online.
Se un contenuto rientra negli obblighi di trasparenza dell’Articolo 50, il fatto che venga utilizzato su una brochure, un catalogo, una locandina o altro materiale stampato non elimina automaticamente l’obbligo.
Ad esempio, se in una brochure viene utilizzata un’immagine che costituisce un deepfake, la disclosure dovrebbe essere chiaramente percepibile anche sul materiale stampato.
Una possibile indicazione può essere:
“Immagine generata mediante Intelligenza Artificiale.”
La dicitura può essere inserita nella didascalia o nelle immediate vicinanze dell’immagine interessata.
FAQ sull’Articolo 50 dell’AI Act
La norma è retroattiva?
No.
I contenuti pubblicati prima del 2 agosto 2026 non devono essere etichettati retroattivamente ai fini dell’Articolo 50.
La Commissione europea incoraggia comunque l’etichettatura volontaria quando possibile.
Ho utilizzato ChatGPT per scrivere una pagina del mio sito: devo indicarlo?
Non necessariamente.
Non esiste un obbligo generale di dichiarare ogni utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.
L’obbligo relativo ai testi previsto dall’Articolo 50 riguarda specificamente contenuti pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico e prevede inoltre un’eccezione quando è presente una reale revisione umana o un controllo editoriale con assunzione di responsabilità.
È sufficiente rileggere velocemente il testo prodotto dall’AI?
Non necessariamente.
Una semplice correzione ortografica, grammaticale o formale non equivale automaticamente alla revisione umana prevista dall’eccezione.
La revisione deve riguardare la sostanza del contenuto e comportare un’effettiva valutazione e approvazione.
Uso AI solo per correggere grammatica e stile. Devo dichiararlo?
In linea generale, un semplice utilizzo assistivo per attività di editing standard non comporta automaticamente gli stessi obblighi previsti per la generazione di nuovi contenuti.
Se creo un’immagine completamente inventata devo sempre scrivere che è AI?
Non necessariamente.
Per il deployer, l’obbligo di disclosure visibile dell’Articolo 50 riguarda in particolare i contenuti che costituiscono deepfake.
È quindi necessario valutare se il contenuto possa apparire autentico o veritiero e se rappresenti persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti o plausibilmente esistenti.
Uso l’AI per tradurre i testi in altre lingue: devo dichiararlo?
Generalmente no.
Il semplice utilizzo di un sistema di Intelligenza Artificiale per tradurre un contenuto esistente in un’altra lingua non comporta automaticamente l’obbligo di indicare che è stata utilizzata l’AI.
Questo vale, ad esempio, se utilizzi strumenti AI per tradurre:
- le pagine del sito;
- le schede prodotto di un e-commerce;
- articoli e news;
- newsletter;
- documentazione commerciale;
- cataloghi e brochure.
È comunque consigliabile prevedere una revisione umana delle traduzioni, soprattutto per contenuti tecnici, commerciali o particolarmente importanti, perché i sistemi AI possono introdurre errori, modificare sfumature del testo originale o interpretare in modo non corretto termini specialistici.
Attenzione: se oltre a tradurre il contenuto il sistema AI lo modifica sostanzialmente, aggiunge nuove informazioni o genera autonomamente parti del testo, occorre valutare separatamente se il nuovo contenuto possa rientrare negli obblighi di trasparenza previsti dall’Articolo 50.
Se utilizzo AI per creare post social devo dichiararlo?
Dipende dal contenuto.
Un normale post commerciale realizzato con l’assistenza dell’AI non comporta automaticamente un obbligo di disclosure ai sensi dell’Articolo 50.
Devono però essere valutati eventuali deepfake, contenuti su questioni di interesse pubblico e le regole specifiche della piattaforma utilizzata.
Il mio chatbot si chiama “Assistente AI”. Devo aggiungere altro?
Se per una persona media è già evidente che sta interagendo con un sistema AI, può applicarsi l’eccezione prevista dall’Articolo 50.
Poiché l’eccezione deve essere interpretata con prudenza, è comunque consigliabile rendere l’informazione esplicita e facilmente visibile.
Quali sono le sanzioni?
Per le violazioni degli obblighi previsti dall’AI Act possono essere applicate sanzioni rilevanti.
Per le violazioni delle disposizioni diverse da quelle relative alle pratiche AI vietate e da alcuni specifici obblighi sui modelli GPAI, le sanzioni possono arrivare fino a 15 milioni di euro oppure, per le imprese, fino al 3% del fatturato mondiale totale dell’esercizio precedente.
Nella determinazione della sanzione devono comunque essere considerate le circostanze concrete e il principio di proporzionalità, anche con particolare attenzione alle PMI.
L’Articolo 50 riguarda anche le piccole aziende?
Sì. Gli obblighi non sono riservati esclusivamente alle grandi aziende.
Anche una PMI o un professionista che utilizza un sistema AI nell’ambito della propria attività professionale può essere considerato un deployer ai sensi dell’AI Act.
Se utilizzo un servizio esterno come ChatGPT, Gemini o Claude chi è responsabile?
Il fornitore del sistema AI e l’azienda che lo utilizza hanno obblighi differenti.
Il provider deve rispettare gli obblighi che l’AI Act attribuisce al fornitore del sistema.
L’azienda che utilizza professionalmente il sistema deve invece rispettare gli obblighi previsti per il deployer in relazione all’utilizzo concreto che ne fa.
Cosa dovrebbe fare oggi la tua azienda?
Se utilizzi strumenti di Intelligenza Artificiale, il primo passo è capire dove e come vengono utilizzati.
- Verifica se sul sito sono presenti chatbot o assistenti AI.
- Individua i processi che generano automaticamente contenuti.
- Verifica chi controlla e approva i testi prima della pubblicazione.
- Controlla l’utilizzo di immagini, video e audio generati o modificati con AI.
- Verifica eventuali sistemi biometrici o di riconoscimento delle emozioni.
- Definisci una procedura interna per la revisione dei contenuti generati con AI.
- Verifica le policy delle piattaforme utilizzate per advertising e social media.
Utilizzi l’AI sul tuo sito o nei tuoi processi digitali?
Digital Zoom può supportarti nella gestione degli aspetti tecnici necessari per adeguare i sistemi digitali agli obblighi di trasparenza.
Possiamo intervenire, ad esempio, per:
- adeguare chatbot e assistenti AI;
- inserire disclosure e informative nelle interfacce;
- gestire etichette e indicazioni relative ai contenuti;
- analizzare i processi automatici di pubblicazione;
- progettare workflow che prevedano una validazione umana prima della pubblicazione;
- integrare sistemi AI nei processi aziendali in modo più controllato.
Hai dubbi su come stai utilizzando l’AI?
Contatta Digital Zoom e raccontaci il tuo progetto.
Nota importante
Le informazioni presenti in questa pagina hanno finalità esclusivamente divulgative e non costituiscono consulenza legale.
L’AI Act disciplina scenari differenti e la corretta applicazione degli obblighi deve essere valutata in relazione al singolo sistema, al contesto e alle modalità di utilizzo.
Digital Zoom può supportare il Committente nell’implementazione tecnica delle soluzioni necessarie. Per la verifica della conformità normativa e per l’interpretazione giuridica delle disposizioni applicabili consigliamo di rivolgersi al proprio consulente legale di fiducia.



