Direttiva Omnibus: novità importanti e-commerce e negozi fisici

In questi giorni è entrata in vigore la Direttiva Omnibus che introduce importanti novità per chi gestisce e-commerce e negozi fisici.
 

Cos’è la direttiva Omnibus?

La direttiva Omnibus è una direttiva proposta dal Parlamento Europeo che introduce importanti modifiche al Codice del Consumo e alla Normativa e-commerce.
Per l’Italia parliamo del DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2023, n. 26 Attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori. (23G00033) (GU Serie Generale n.66 del 18-03-2023).
 
Il Decreto Legislativo è entrato in vigore ad aprile 2023, mentre le regole sulla gestione degli annunci di riduzione di prezzo (in Italia) sono partire il 3 luglio 2023 (a ridosso dei saldi estivi).
Questo ritardo ha comportato l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia.

A cosa serve la Direttiva Omnibus?

Lo scopo principale della Direttiva omnibus è di uniformare le norme sulla tutela del consumatore tra gli stati dell’Unione Europea, andando a tutelare maggiormente i consumatori attraverso maggiore trasparenza nella comunicazione dei venditori, in particolare n merito a prezzi scontati e recensioni.  
 
E-Commerce e Negozi Fisici
Non vi è una distinzione fra e-commerce e negozi fisici: le nuove disposizioni si applicano sia a tutti i canali di vendita: on-line e tradizionali

Quali sono le novità introdotte dalla Direttiva Omnibus?

Stop ai finti sconti e alle offerte fasulle

La direttiva cerca di mettere freno all’abitudine di applicare finte scontistiche: il consumatore capirà davvero se un prodotto è scontato e dovrà adeguare le sue abitudini di acquisto.
 
Ogni annuncio di riduzione di un prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione. Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo”.
 
Secondo la nuova direttiva Omnibus, i venditori devono chiaramente esporre il prezzo più basso precedente applicato al prodotto nei 30 giorni precedenti l’inizio della promozione.
Se il prodotto è stato immesso sul mercato da meno di 30 giorni, il venditore deve indicare il prezzo precedente applicato nell’arco di tempo inferiore a 30 giorni.
In sostanza, si vuole evitare che i consumatori vengano ingannati da sconti pubblicizzati come tali, ma che in realtà non rappresentano una vera riduzione di prezzo.
 
Quindi stop alle scontistiche false e ai prezzi civetta: si dovrà mostrare l’effettiva riduzione di prezzo relativa al prodotto; non si fa più riferimento al listino, bensì al prezzo applicato negli ultimi 30 giorni.
 
Ci sono alcune deroghe per
  • vendite sottocosto,
  • prezzi di lancio (ossia quelli per cui il venditore applica un prezzo inferiore in fase di immissione del prodotto sul mercato per poi aumentarlo in un secondo momento),
  • vendita di prodotti agricoli e alimentari che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente ,
  • offerte ad personam.

Un caso a sé è rappresentato dalle riduzioni di prezzo progressive, per le quali va considerato come prezzo precedente quello indicato nella prima riduzione.

SANZIONI
Chi non rispetta queste regole rischia una multa che va da 516,00 euro a 3.098,00 €.

Maggiori informazioni pre-contrattuali

Il venditore ha l’obbligo di fornire maggiori informazioni precontrattuali, andando a spiegare:

  • se il prezzo offerto è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato (es. in base all’area geografica, un timing prestabilito, in base al numero di prodotti rimasti in stock, ecc… Questo per esempio vale per le compagnie di volo),
  • come le offerte sono classificate all’interno dei risultati di una ricerca online (fattori di ranking),
  • se il contratto di vendita viene stipulato con un professionista/società o un soggetto privato (principalmente per i marketplace),
  • se si applicano le norme sulla protezione legale dei consumatori.

Cosa devo fare per adeguarmi?

Queste nuove regole si applicano a tutti i settori, sia on-line che nei negozi fisici.
 
È importante adeguarsi alle normative e mostrare i prezzi in conformità con il Decreto Omnibus. Alcuni negozi online e fisici hanno già apportato i necessari aggiustamenti, rimuovendo i prezzi barrati e mostrando solo sconti reali.
 
Tuttavia, potrebbero essere necessari ulteriori aggiornamenti per garantire il pieno rispetto delle disposizioni.

Effetti direttiva Omnibus anche per i Marketplace

La Direttiva Omnibus tocca anche i gestori dei marketplace come Amazon per esempio, definiti come piattaforme internet dedicate alla compravendita di prodotti e servizi.
 
Anche i marketplace devono adeguarsi alle regole della direttiva Omnibus, anche se non sono responsabili diretti delle azioni dei negozi all’interno del loro spazio.
 
CLASSIFICAZIONE PRODOTTI
I gestori devono indicare e spiegare agli utenti quali sono i criteri attraverso i quali i prodotti venduti vengono classificati e proposti, in relazione alla chiave di ricerca inserita.
In pratica il venditore ha l’obbligo di fornire tutti i dati sui principali parametri utilizzati per la classificazione dei prodotti/servizi presentati ai consumatori, ovvero le variabili per le quali le offerte vengono presentate in quella determinata maniera (ranking).
Ad esempio, deve essere mostrato se i prodotti vengono classificati mediante criteri oggettivi (prezzo, data di pubblicazione, ecc…) o attraverso criteri soggettivi (preferenze dell’utente, ricerche e acquisti passati, ecc…)
 
QUALIFICA VENDITORE TERZO
Il gestore del marketplace deve indicare chiaramente la qualifica della controparte contrattuale, ovvero chi vende effettivamente il bene/servizio; in particolare deve essere evidenze se si tratta di un professionista/azienda oppure di un consumatore/privato.

Multe più salate e maggiori tutele per i consumatori

Le sanzioni per le pratiche commerciali scorrette e per le clausole vessatorie (ovvero quelle che “determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”) sono state incrementate.
 
Le sanzioni massime per le pratiche commerciali scorrette sono state raddoppiate, passando da 5 a 10 milioni di euro. Per le violazioni che coinvolgono almeno due paesi membri dell’Unione Europea, la soglia massima è fissata al 4% del fatturato o a 2 milioni di euro, se il fatturato non è noto.
 
Le sanzioni devono essere calcolate tenendo conto di:
  • natura, gravità, entità e durata della violazione; 
  • eventuali azioni intraprese dal professionista per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio; 
  • eventuali violazioni commesse in precedenza dal professionista; 
  • i benefici finanziari conseguiti o le  perdite  evitate  dal professionista in conseguenza della violazione; 
  • sanzioni irrogate al professionista per la stessa violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri; 
  • eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti.
  • Ai consumatori è anche riconosciuta la possibilità di rivolgersi al Giudice ordinario per richiedere il risarcimento del danno, lo scioglimento del contratto o la riduzione del prezzo. 

Inoltre, è stato introdotto un importante meccanismo di tutela per i consumatori. Ora, in caso di danni derivanti da pratiche commerciali scorrette, i consumatori hanno il diritto di rivolgersi al giudice ordinario per ottenere rimedi adeguati. Questi rimedi possono includere il risarcimento dei danni subiti, la possibilità di ottenere una riduzione del prezzo del prodotto o del servizio, nonché la risoluzione del contratto stesso.

Per contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali il diritto di recesso è stato esteso da 14 a 30 giorni in caso di visite al domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti.

Pratiche commerciali ingannevoli: alcune novità

Sono state aggiunte alcune pratiche commerciali ritenute ingannevoli e sleali, in particolare:
  • dual quality: ossia la promozione, all’interno degli stati membri dell’Unione Europea, di un prodotto diverso per composizione o caratteristiche come identico ad un altro già in commercio all’interno degli stati membri;
  • la mancanza di chiarezza in relazione agli annunci pubblicitari a pagamento tra i risultati offerti dai motori di ricerca;
  • secondary ticketing: la rivendita di biglietti per eventi, concerti, ecc… acquistati tramite strumenti automatizzati (ovvero i bot) in grado di acquistare un maggior numero di prodotti rispetto a quello consentito a un singolo acquirente.

Guerra alle recensioni false

Sappiamo quanto siano importanti le recensioni positive per aumentare la social proof (ovvero la riprova sociale) e quindi per convincere gli utenti ad acquistare un prodotto/servizio.
 
La falsificazione e la manipolazione delle recensioni è un’altra pratica ritenuta scorretta in ingannevole.
 
Per garantire maggiore trasparenza sono stati introdotti alcuni punti fondamentali:
  • divieto di pubblicare false recensioni;
  • divieto di pubblicare solo le recensioni positive;
  • obbligo di chiarire se e quali sono le recensioni provenienti dal cliente (inteso come effettivo acquirente);
  • divieto di commissionare recensioni false;
  • obbligo per e-commerce e negozi fisici di adottare misure per verificare la veridicità delle recensioni: i venditori hanno l’obbligo di indicare quali misure vengono impiegate per verificare se le recensioni arrivano da consumatori reali, che hanno acquistato effettivamente il bene o il servizio;
  • obbligo per i venditori di indicare se le recensioni sono state rilasciate in cambio di qualche vantaggio (e. uno sconto, un omaggio, ecc…).

Cosa cambia con la Direttiva Omnibus, cosa devo fare?

Con l’entrata in vigore della Direttiva Omnibus i consumatori sono più tutelati e vi è maggior trasparenza, soprattutto in merito a prezzi e recensioni.
 
Creare quindi un rapporto di fiducia con il cliente sarà sempre più importante: 
lavorare bene su brand identity e reputazione on-line saranno fattori decisivi nel medio/lungo periodo sia per gli e-commerce che per i negozi fisici.
 
Politiche di prezzo e promozioni
Soprattutto chi ha basato il proprio business su sconti continui e promozioni a raffica, dovrà rivedere la propria strategia.
Si deve far attenzione al prezzo degli ultimi 30 giorni e programmare di conseguenza offerte e promozioni.
 
Gestione recensioni
Anche qui sono necessari dei cambiamenti di rotta. Se prima si potevano raccogliere recensioni in cambio di sconti o altri vantaggi, ora questo deve essere indicato espressamente (rischiando di non avere il medesimo effetto positivo).
 
Multe salate
Violare queste regole costerà di più, rendendo il rischio meno vantaggioso.

Soluzioni automatizzate

Per gli e-commerce esistono plugin, estensioni e soluzioni informatiche che possono essere integrate nel proprio sistema per monitorare i prezzi e non rischiare di incorrere in sanzioni.
 
Anche per le recensioni, esistono sistemi per verificare che le recensioni (quantomeno quelle lasciate sul proprio portale) arrivino da utenti che hanno precedentemente acquistato il prodotto.

Conclusione: le principali novità introdotte dalla Direttiva Omnibus per e-commerce e negozi fisici

La Direttiva Omnibus in Italia ha introdotto una serie di modifiche importanti al Codice del Consumo e alla Normativa e-commerce, che riguardano sia i negozi fisici che gli e-commerce.

Alcune delle principali novità sono le seguenti:

  • Annunci di sconti e riduzioni di prezzo:
    Ogni annuncio di riduzione di prezzo deve indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione della riduzione. Il prezzo precedente è il più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo. Questo provvedimento mira a prevenire le scontistiche false e a mostrare l’effettiva riduzione di prezzo relativa al prodotto.
  • Posizionamento del prodotto all’interno del marketplace:
    I gestori dei marketplace devono spiegare agli utenti i criteri utilizzati per classificare e proporre gli articoli in relazione alle chiavi di ricerca inserite. Ciò mira a garantire maggiore trasparenza nel processo di classificazione degli articoli.
  • Regime sanzionatorio rafforzato:
    Le sanzioni per le pratiche commerciali scorrette e per le clausole vessatorie sono state incrementate. Le sanzioni massime per le pratiche commerciali scorrette sono state raddoppiate, passando da 5 a 10 milioni di euro. Per le violazioni che coinvolgono almeno due paesi membri dell’Unione Europea, la soglia massima è fissata al 4% del fatturato o a 2 milioni di euro, se il fatturato non è noto.
  • Divieto di recensioni false:
    È vietato pubblicare false recensioni o pubblicare solo recensioni positive. I venditori devono adottare misure per verificare la veridicità delle recensioni e indicare quali misure utilizzano per tale verifica.

Anche per i negozi fisici, è importante prestare attenzione all’esposizione corretta dei prezzi e rispettare le nuove disposizioni riguardanti gli annunci di riduzione di prezzo.

Inoltre, è vietato l’uso di clausole vessatorie nei confronti dei consumatori, e l’inosservanza di tali norme può comportare sanzioni significative.

In conclusione, la Direttiva Omnibus mira a garantire una maggiore tutela dei consumatori, promuovendo la trasparenza nelle pratiche commerciali e introducendo sanzioni più severe per le violazioni.

Allo stesso tempo, rappresenta un’opportunità per i negozi online e i negozi fisici che rispettano i consumatori, poiché contribuisce a aumentare la credibilità e la soddisfazione dei clienti.

Esempi pratici: cosa posso fare e cosa non posso fare con la Direttiva Omnibus

Sconti e saldi

  • PC con prezzo di listino 2000€:
    Posso fare una promozione SCONTO 50% e venderlo a 1000€
    Passati 30 giorni il prezzo di riferimento sarà 1000€:
    Posso rimuovere la promozione e indicare un prezzo uguale o superiore a 1000€ (es. 1200€, ma senza nessuna promozione)
    NON posso indicare una promozione “2000€ , Sconto 40% = 1200€”
    Oppure posso abbassare ulteriormente il prezzo a 800€, indicando uno sconto del 20%.
    NON posso indicare una promozione “2000€ , Sconto 60% = 800€”
  • Periodo di SALDI (con durata maggiore di 30 giorni). Vendo un vestito dal costo base di 100€
    Posso fare una promozione con sconto  20% (prezzo finale 80€) per 10 giorni
    Posso fare una nuova promozione dal giorno 11 al giorno 30: sconto 40%(prezzo finale 60€) per 20 giorni
    Posso fare una nuova promozione dal giorno 31 al giorno 45: sconto 70%(prezzo finale 30€) per 15 giorni (deroga: “Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, durante una medesima campagna di vendita senza interruzioni, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente e’ il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo“)

Recensioni

  • Posso pubblicare delle recensioni reali, fornite autonomamente da utenti che hanno acquistato realmente il bene/servizio
  • NON posso cancellare o nascondere le recensioni negative
  • NON posso scrivere o far scrivere recensioni fasulle
  • Posso fornire uno sconto in cambio della recensione, ma questo dovrà essere espressamente indicato

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